Detrazione fiscale del 65%
La detrazione fiscale del 65% (ex 55%) è l’agevolazione fiscale per il risparmio energetico.
Questa agevolazione viene concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, che tecnoenergia progetta e realizza, tra cui:
- impianti solari termici
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti nuovi con caldaie o pompe di calore ad alta efficienza o geotermia a bassa entalpia
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria
- interventi sugli involucri degli edifici
Possono accedere alla detrazione del 65% tutti gli interventi realizzati e pagati con bonifico bancario “parlante”.
Chi può fruire della detrazione
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
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- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
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- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l’immobile in comodato
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Gli adempimenti richiesti
A differenza della detrazione fiscale del 50%, molto più semplice e immediata, per accedere alle detrazioni del 65% ci sono degli adempimenti richiesti.
Per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:
- l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori
- l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e per gli impianti solari
Anche il costo dei documenti citati è soggetto a detrazione fiscale.
Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto)
- la scheda informativa (allega/to E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti).
Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).
Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea (Tecnoenergia vi assiste alla presentazione di suddette pratiche per garantirvi il corretto accesso alle detrazioni fiscali)
Come fare i pagamenti
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:
- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale, specifico per la detrazione del 65% e di cui sono oramai dotate tutte le banche e le poste) vanno indicati:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)
Tutta la documentazione comprovante l’intervento dovrà poi essere presentata al momento della dichiarazione dei redditi per poter ricevere la detrazione spettante.
L’importo detratto sarà pari al 65% del totale della spesa sostenuta e verrà ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
E’ importante conservare per tutta la durata delle detrazioni la documentazione in quanto l’agenzia delle entrate può effettuare controlli a campione per verificare la correttezza di ciò che si è dichiarato.
Nel caso in cui ci fossero difformità o incongruenze possono richiedere indietro quanto erogato fino a quel momento.